Cosa sapere sulle vendita prima casa e riacquisto? E’ questo un argomento su cui in molti si interrogano, soprattutto se sono tra quelli che hanno usufruito delle agevolazioni sull’acquisto prima casa che si traducono essenzialmente in una minore tassazione e poi hanno deciso di vendere quella stessa casa, per i motivi più disparati. Si può rivendere la prima casa senza perdere i benefici ottenuti? La legge è molto rigida in materia e fissa delle condizioni che vanno assolutamente rispettate. Ecco allora un approfondimento sulla vendita della prima casa e sul riacquisto di un altro immobile.
Vendita prima casa e riacquisto: termini e modalità
Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 24457 dell’8 agosto 2022, si è decretato che per non perdere l’agevolazione prima casa, in caso di vendita dell’immobile nei cinque anni successivi all’acquisto agevolato il contribuente è obbligato a acquistare un nuovo appartamento che dovrà adibire a prima casa. Attenzione: si parla di vendita di prima casa entro i primi cinque anni che sono stati fissati come termine minimo per evitare speculazioni ovvero l’acquisto di immobili da rivendere subito per specularci, appunto. La vendita prima casa e riacquisto è comunque possibile e legale anche entro i primi cinque anni a patto che il titolare della casa si impegni a comprare un altro immobile sempre con i requisiti prima casa rigorosamente entro un anno dalla alienazione. Ricordiamo che per godere delle agevolazioni “prima casa”, occorre:
- che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza
- che, in caso di cessione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, entro un anno dalla vendita si proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale
Vendita prima casa e riacquisto: tasse
Per beneficiare del credito d’imposta per riacquisto prima casa dopo avere venduto l’altra prima della scadenza dei 5 anni è necessario manifestare la volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, specificando di voler utilizzare tale credito in detrazione dell’imposta di registro dovuta per lo stesso atto. Con una dettagliata circolare, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla questione per chiarire alcuni punti evitando così la possibilità di fraintendimenti. Sarà allora necessario:
- indicare gli estremi dell’atto di acquisto dell’immobile sul quale era stata versata l’imposta di registro o l’IVA in misura agevolata prima casa
- indicare nell’atto gli estremi di alienazione dell’immobile acquistato con i benefici agevolazione prima casa
E’ assolutamente consigliabile, dunque, rispettare le tempistiche fissate dalla legge perché perdere le agevolazioni per la prima cosa significherebbe anche a dover far fronte a una serie di conseguenze poco piacevoli in termini economici. La vendita della prima casa e il successivo riacquisto di un immobile nei tempi indicati, invece, è tutto fuorché svantaggioso e consentirà di risparmiare un bel po’ di soldi. Come fissato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, “se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare con i benefici prima casa sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%); imposta ipotecaria fissa di 50 euro; imposta catastale fissa di 50 euro”.