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Edilizia convenzionata: cos’è e come funziona? Il mondo dell’edilizia è ampio, variegato ed offre possibilità a tutti, compresi coloro che purtroppo non hanno la disponibilità economica per accedere a determinati servizi residenziali. Esiste infatti una forma di edilizia popolare, che si traduce nel prezzo imposto dell’edilizia convenzionata: in pratica si tratta di un accordo preso dalle imprese costruttrici private e i Comuni, con lo scopo di offrire abitazioni residenziali a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato e quindi accessibili ad una fascia di popolazione con una modesta disponibilità economica. In merito al prezzo imposto dell’edilizia convenzionata, la legge stabilisce dei paletti e dei limiti ben precisi; in particolare la normativa si occupa di regolamentare le convenzioni che vengono stipulate appunto tra costruttori e Comuni, dei contratti di compravendita e degli atti di cessione a titolo oneroso imponendo delle restrizioni per evitare il rischio di speculazione. In particolare, viene stabilito il prezzo a cui potrà essere rivenduto un immobile, tenendo conto anche dei cambiamenti di mercato futuri grazie a dei precisi criteri di rivalutazione. Come detto, evitare la speculazione è il principale obiettivo di questi accordi poiché il rischio è quello di trovare immobili comprati a prezzi agevolati e rimessi in vendita a prezzi di mercato per ottenerne un profitto.

Cosa dice la legge: conferme e novità sull’edilizia convenzionata

Con gli inevitabili cambiamenti che il mercato subisce nel corso degli anni, la legge di riferimento in merito all’edilizia convenzionata è stata modificata. In particolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto nel 2020 un nuovo decreto, apportando dei cambiamenti soprattutto per quanto riguarda i proprietari di immobili riferibili all’edilizia convenzionata. Il mercato è già articolato di per sé e decidere di vendere un immobile acquistato a prezzo imposto dell’edilizia convenzionata rappresenta una sfida ancora più complessa, proprio a causa delle limitazioni imposte, soprattutto per quanto riguarda il prezzo massimo a cui poter cedere gli alloggi. Andando nel dettaglio, una sentenza della Corte di Cassazione ha confermato che il vincolo sul prezzo massimo di cessione e sul canone massimo di locazione possono essere rimossi soltanto attraverso la cosiddetta procedura di affrancazione: questa operazione permette di evitare il prezzo imposto di edilizia convenzionata a patto di pagare una somma al Comune calcolata secondo determinati criteri. Se è vero che il temuto prezzo imposto si può aggirare, è altrettanto vero che l’operazione non si rivela sempre conveniente perché può capitare che la somma per ottenere lo svincolo risulti oneroso per il proprietario al punto di diventare economicamente svantaggioso.

Decreto n. 151 del 28 settembre 2020: cosa cambia rispetto al passato?

Il decreto introdotto nel 2020 stabilisce una riduzione del 50% del corrispettivo da calcolare in modo proporzionale alla quota millesimale dell’unità immobiliare e da ridurre in base al coefficiente pari alla differenza tra gli anni di durata della convenzione e gli anni trascorsi dalla stipula di quest’ultima. È possibile, inoltre, chiedere al Comune una dilazione per il pagamento del corrispettivo a patto di una garanzia fideiussoria rilasciata da una banca, da un’assicurazione o da un altro intermediario finanziario.